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Come sono cambiati i principi contabili internazionali nel 2017 (IAS)

L’apertura dei mercati internazionali ha generato la necessità di allineare le aziende a principi contabili comuni, regolati da standard riconosciuti.

Così, fin dal 1973, sono operativi i cosiddetti IAS, International Accounting Standards, emanati da un gruppo di professionisti contabili (International Accounting Standards Committee - acronimo IASC).

Fino al 2001, lo IASC ha operato come organismo interno all'organizzazione mondiale dei professionisti contabili (International Federation of Accountants - IFAC) evolvendosi successivamente in una fondazione privata di diritto statunitense (IASC Foundation). Dentro questa fondazione, l'organo incaricato di emanare i principi contabili è chiamato IASB (acronimo di International Accounting Standards Board) e i principi redatti da questo comitato sono denominati IFRS (acronimo di International Financial Reporting Standards).

L’armonizzazione di queste regole contabili comuni si è trasformata in obbligo dal 2002 in Europa e dal 2006 in Italia. Le realtà, tenute a conformarsi agli standard nel redigere un bilancio di esercizio consolidato, sono le società quotate, le banche e gli intermediari finanziari soggetti a vigilanza, le società che emettono strumenti finanziari diffusi, le società assicurative non quotate ma con riferimento al solo bilancio consolidato e le società assicurative quotate.

Vi sono poi realtà che hanno facoltà ma non obbligo di dotarsi di questi standard come le società obbligate a redigere il bilancio consolidato in conformità agli IAS e le società sottoposte all’obbligo di redazione o incluse in un bilancio consolidato.

Il 2017 ha visto l’introduzione di alcune novità nei principi contabili internazionali.

In particolare, queste si applicano nel contesto di questi standard:

  • IAS 12, ovvero imposte sul reddito;
  • IAS 7, rendiconto finanziario;
  • IFRS 12, ossia informativa sulle partecipazioni in altre entità.

Per quanto concerne IAS 12, gli IFRS consentono o richiedono che certe attività siano iscritte al fair value (valore equo) o che siano rivalutate (cfr. per esempio, IAS 16 Immobili, impianti e macchinari, IAS 38 Attività immateriali, IAS 40 Investimenti immobiliari e IFRS 9 Strumenti finanziari). In alcuni ordinamenti, le rivalutazioni o altre rideterminazioni del valore dell'attività al fair value (valore equo) influiscono sul reddito imponibile (perdita fiscale) dell'esercizio corrente. Di conseguenza, il valore ai fini fiscali dell'attività è rettificato e non sorge alcuna differenza temporanea. In altri ordinamenti, la rivalutazione o la rideterminazione del valore dell'attività non influisce sul reddito imponibile dell'esercizio in cui c'è stata la rivalutazione o la rideterminazione del valore e, di conseguenza, il valore ai fini fiscali dell'attività non è rettificato.

Nonostante ciò, il recupero futuro del valore contabile si tradurrà in redditi imponibili per l'entità e l'importo che sarà fiscalmente deducibile differirà dall'importo di tali redditi. La differenza tra il valore contabile dell'attività rivalutata e il suo valore ai fini fiscali è una differenza temporanea e comporta una passività o un'attività fiscale differita.

Per quanto concerne IAS 7, l'azienda ha l'obbligo di trasferire qualsiasi flusso finanziario che incassa per conto dei beneficiari finali senza un ritardo rilevante. Inoltre, l'entità non ha diritto a reinvestire tali flussi finanziari, se non per investimenti in disponibilità liquide o mezzi equivalenti durante il breve periodo di regolamento dalla data di incasso alla data del dovuto pagamento ai beneficiari finali, e gli interessi attivi su tali investimenti vengono trasferiti ai beneficiari finali.

Infine, gli aggiornamenti a IFRS 12 chiariscono che i requisiti di divulgazione di tale principio si applicano agli interessi in entità che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 5: “Attività non correnti possedute per la vendita e per le attività operative cessate”, ad eccezione delle informazioni finanziarie riepilogate per detti interessi (vale a dire i paragrafi B10-B16 dell'IFRS 12).

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