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Fatturazione elettronica B2B: hai 15 giorni per accettare (o rifiutare) le fatture

Il momento è arrivato. Con l’approvazione della legge di bilancio la fatturazione elettronica è diventata un obbligo per tutti i soggetti stabiliti in Italia con l’eccezione dei soggetti di minori dimensioni che si avvalgono del cosiddetto “regime di vantaggio” previsto dall’art. 27, comma 3 del Decreto Legge n. 98/11 o del “regime forfetario” previsto dalla Legge n. 190/14. Gli step di adozione prevedono che dal 1° luglio 2018 sia obbligatoria per le cessioni di benzina o gasolio per autotrazione e per le prestazioni rese da subappaltatori nei contratti pubblici, dal 1° settembre nei confronti dei soggetti extra-UE per le fatture tax free shopping e dal 1° gennaio 2019 per tutte le operazioni tra privati, persone fisiche e giuridiche.


La fattura elettronica accettata o rifiutata entro 15 giorni

La fattura B2B entrerà a tutti gli effetti a fare parte del nostro ordinamento contribuendo anche a semplificare la gestione delle date che talvolta ha creato qualche problema con le precedenti fatture cartacee. La nuova normativa prevede infatti che ci sia un lasso di tempo di 15 giorni per accettare o rifiutare la fattura elettronica. Il problema a questo punto è stabilire quando partono i 15 giorni di tempo per accettarla o rifiutarla. Partono dalla data assegnata dal numero di protocollo o da quella di ricezione del Sistema di Interscambio (SdI) nazionale?

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La risposta è chiara perché da questo punto di vista la legislazione non lascia dubbi. I 15 giorni di tempo, infatti, prendono avvio dalla data di consegna e ricezione certificata dal SdI, nella ricevuta di avvenuta consegna trasmessa al fornitore. La data di protocollo successiva a quella di consegna non ha nessun valore.
In caso sorgessero problemi nella fase di protocollo del documento, queste devono essere previste nel manuale di gestione disposto dall’art. 5, del Dpcm. 3 dicembre 2013, disciplinando la gestione del così detto “protocollo differito”, al fine di fare salvi i diritti dei terzi. In sostanza l’unica data che conta è quella generata dal Sistema di Interscambio, mentre nella versione analogica dei documenti la data di ricezione poteva essere differente da quella di emissione quando sulla busta era riportata la data del timbro postale. In questo caso invece le date coincidono. L’articolo 2 comma 4 del Dm. n. 55/13 dice infatti che: “La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio”. La disposizione fa seguito e si adatta al Codice dell’amministrazione digitale che con l’art. 45 stabilisce che: “Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito al mittente, se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore”.


E se scadono i 15 giorni?

Chiarito il quesito sulla data, a qualcuno è rimasto il dubbio su come comportarsi trascorsi i 15 giorni dall’arrivo della fattura. E’ ancora possibile contestare il documento per il quale non è stata ancora notificata l’accettazione con il Sistema di Interscambio o si è comunque obbligati a pagarla? In questo caso la scadenza dei 15 giorni non produce nessun effetto giuridico, ma solo operativo. Trascorso il lasso di tempo previsto dalla normativa non sarà più possibile comunicare con il fornitore tramite il SdI nazionale e, in caso la fattura non sia stata rifiutata, potrà essere richiesta una nota di credito con le stesse procedure applicate per le fatture analogiche. Nessun diritto viene acquisito dal fornitore nel caso di mancato esito committente di rifiuto.